domenica 4 novembre 2007

Il caso Peppermint 4



Caso Peppermint: violata la privacy degli utenti con la complicità del provider? - Hardware Upgrade - Il sito italiano sulla tecnologia - www.hwupgrade.it
Caso Peppermint: violata la privacy degli utenti con la complicità del provider?
Roberto Colombo
“Peppermint e Wind sembrano volersi accordare internamente per evitare il giudizio nel caso di violazione della privacy degli utenti, che ormai si trascina da qualche settimana”


Il caso Peppermint riserva ogni giorno sviluppi e non sembra che questi vadano in una direzione favorevole al consumatore. Per capire la vicenda conviene fare un salto indietro di qualche giorno.

A inizio maggio Adiconsum aveva segnalato il caso: in pratica l'etichetta discografica tedesca Peppermint Jam Records GmbH ha accusato migliaia di utenti di aver violato la legge, condividendo illegalmente file di cui la società detiene i diritti di autore. In pratica i consumatori sono stati controllati nel loro uso personale del web con la complicità del provider, e pare che siano stati condivisi i dati relativi ai movimenti effettuati dagli utenti, all'oscuro di questi ultimi.

L'etichetta discografica ha chiesto agli utenti interessati un risarcimento di 400 euro per concludere in modo semplice la vicenda, con l'impegno a non ripetere l'illecito. Adiconsum ha già chiesto l'immediato intervento del Governo, che nel suo programma elettorale aveva previsto l'abolizione della legge Urbani, per tutelare i cittadini colpiti dalla violazione della privacy.

La vicenda è finita in tribunale, ma in questa sede il tribunale ha considerato l'indirizzo IP, che identifica univocamente l'utente all'accesso alla rete, come un dato non sensibile e quindi non sottoposto alla tutela della privacy.

Come riporta l'associazione consumatori 'Il Tribunale ha quindi considerato lecita l’intercettazione degli indirizzi IP effettuata da parte della società svizzera Logistep su incarico della casa discografica tedesca Peppermint ai fini di tutelare l’attività commerciale legata ai diritti d’autore, ordinando agli Internet service provider di fornire i dati anagrafici degli utenti identificati'.

L'associazione si è costituita in giudizio per l'udienza in programma oggi, per difendere i diritti dei cittadini, ma proprio quest'oggi ha dchiarato essere venuta a conoscenza dell'accordo in corso tra Peppermint e Wind, la quale 'dichiarava la propria volontà di comunicare alla Peppermint gli indirizzi fisici dei consumatori titolari di indirizzi IP, intercettati dalla società Logistep, società svizzera. Per tali motivi, Wind e Peppermint chiedevano la cessazione della materia del contendere'.

É stato chiesto l'intervento del Garante della privacy, ma pare che al momento la cosa non abbia sortito effetti. Staremo a vedere come si concluderà questo caso, che come spesso accade vede insinuarsi nei buchi o nelle pieghe della legislazione soggetti che mirano ad approfittare delle zone d'ombra per il proprio interesse.


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Il caso Peppermint 3



MegaLab.it - Caso Peppermint, interviene il Garante
Forse stavolta i “diskografiken” l’han fatta grossa: l’autorità italiana si è schierata dalla parte degli utenti, per indagare eventuali violazioni nella raccolta di indirizzi IP e corrispondenti nominativi dei 4.000 condivisori italiani.

Chiamato in causa più volte, evocato ed invocato da più parti, finalmente il Garante della Privacy italiano decide di intervenire direttamente nella intricata questione sollevata dalle 4000 richieste di pizzo spedite in questi giorni dallo studio legale bolzanese M&R (rif. P2P, individuati quasi 4.000 condivisori italiani) ad altrettanti utenti di P2P del bel paese.

Il Garante si è costituito "in giudizio presso il Tribunale di Roma nelle cause intentate dalla Peppermint nei confronti di gestori telefonici allo scopo di identificare alcune migliaia di utenti", si legge nel comunicato diffuso dall'autorità di controllo. "La decisione del Garante - dice ancora il comunicato - nasce dalla volontà di verificare se nella vicenda siano stati rispettati tutti i diritti di protezione dei dati personali".

Qualcosa dunque puzza nell'operato di Peppermint, e il Garante vuole vederci chiaro: un suo intervento era già stato richiesto dal Tribunale di Roma in prima istanza, e non avendo ricevuto risposta durante la seconda istanza quest'ultimo ha deciso di sua sponte di obbligare Telecom e gli altri ISP coinvolti nel caso a rivelare i nominativi dietro gli indirizzi IP alla casa discografica Peppermint.

La decisione di costituirsi parte civile al fianco degli utenti arriva quindi da lontano, ed è stata richiesta, oltre che dal Tribunale interessato del caso, anche dal senatore dei Verdi e membro della Governance di Internet in seno al Ministero dell'Innovazione Fiorello Cortiana, che ha tra l'altro rinnovato l'appello alcuni giorni or sono, con una lettera in cui esortava il Garante a contrastare la "prima ed autentica schedatura di massa" costituita dall'individuazione non autorizzata dei 3.636 utenti condivisori.

Nel mentre, il "caso" è esploso in tutta la sua gravità: danno notizia dell'iniziativa del Garante i telegiornali, i giornali nazionali e la Reuters, mentre P2P Forum Italia ospita l'intervento di chi, tra i 4.000 destinatari della raccomandata estorsiva, non intenda pagare ma ribattere per le rime all'iniziativa di Peppermint. Emergono poi i dettagli sul come Logistep AG, la società svizzera di cui si è servita l'etichetta tedesca, abbia individuato gli IP degli utenti.

"Il programma 'File Sharing Monitor' versione 1.3", si legge in un PDF che circola in rete inerente un altro caso in cui è stata precedentemente coinvolta Logistep, "è una versione modificata del client per le reti eDonkey e Gnutella 'Shareaza' versione 2.1.0". Invece di ricevere e scambiare dati, il software elvetico si è limitato a registrare diligentemente gli IP dei condivisori di particolari brani musicali di proprietà di Peppermint, costituendo un database che è stata la base per l'invio delle famigerate raccomandate in tutta Italia.

La situazione, ad ogni modo, si complica sempre di più: l'entrata in gioco del Garante introduce un possibile elemento destabilizzante nella "americanata" di Peppermint e relativi legali, e rafforza la posizione di chi sostiene l'illegalità della raccolta degli indirizzi IP e i relativi nominativi dei proprietari. Tanto più che, sostengono gli esperti, un semplice IP non identifica necessariamente il proprietario del terminale usato per la presunta violazione, né il semplice possesso del suddetto offre garanzie certe su chi abbia realmente condiviso i presunti brani illegali sulle reti di P2P.

Per chi volesse discutere della questione, è disponibile il topic apposito sul MegaForum. Un interessante approfondimento giuridico del caso Peppermint e le sue possibili implicazioni per utenti e accusatori è stato in questi giorni pubblicato da Punto Informatico, a cura degli avvocati di Consulente Legale Informatico.it.


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Il caso Peppermint 1



Sono 3.636 i nominativi che Telecom Italia dovrà fornire entro 15 giorni alla società discografica di Hannover Peppermint Jam Records Gmbh, nomi di utenti Internet italiani e clienti Telecom che, secondo l'azienda tedesca, tramite le piattaforme di sharing hanno posto in condivisione un gran numero di brani musicali protetti da diritto d'autore e senza autorizzazione.

La consegna dei dati è stata decisa da una ordinanza del Tribunale di Roma (procedimento n. 81901/2006) con cui si è ribaltata una precedente sentenza che avrebbe invece consentito a Telecom di evitare il passaggio di quelle informazioni. I dati raccolti da Peppermint consistono sostanzialmente nel numero IP degli utenti che, ponendo in condivisione i propri file tramite piattaforme come eMule o BitTorrent, sono stati "intercettati". A svolgere questo lavoro di individuazione dei file abusivi è stata la svizzera Logistep, da tempo già impegnata anche in altri paesi per conto di produttori non solo di musica ma anche di film, videogame e via dicendo.

"Analizziamo tutte le più note piattaforme - spiega il direttore generale di Logistep Richard M. Schneider a Punto Informatico - come eMule, eDonkye o BitTorrent, non ci occupiamo di chi scarica perché ci focalizziamo su chi pone in condivisione materiale abusivo. In questo caso possiamo dire che mediamente abbiamo rilevato tra i 20 e i 30 file caricati e messi a disposizione di tutti dagli utenti"."È la prima volta che tante persone in Italia vengono individuate - spiega a Punto Informatico l'avvocato Otto Mahlknecht, che per conto di Logistep-Peppermint ha seguito il caso - ed accade perché la direttiva europea cosiddetta IP enforcement ha aumentato i diritti dei danneggiati. In Italia è stata recepita ed ora per i provider diventa obbligatorio fornire i dati personali degli utenti" in caso di contestazione da parte dei detentori dei diritti.

L'ordinanza nei fatti riconosce queste novità e stabilisce una sorta di dovere di collaborazione degli ISP, un dovere che in precedenza i provider avevano solo rispetto all'intervento delle forze dell'ordine o di pubbliche autorità, e che ora invece è esteso anche a soggetti privati come, appunto, i discografici.

Il caso Peppermint, scaturito da una denuncia dello scorso settembre, rigettato a fine novembre ed ora invece promosso a pieni voti dal Tribunale romano, è stato istruito sulla base del lavoro di scouring di Logistep: collegandosi con i propri software scovafile alle maggiori reti di sharing, i tecnici dell'azienda hanno individuato una quantità di file che ritengono corrispondenti a musica Peppermint.

"Un'operazione - spiega Mahlknecht a PI - del tutto legittima sotto il profilo della privacy, come esplicita peraltro l'ordinanza stessa. Le persone che si collegano a quei circuiti e mettono in condivisione la propria cartella con i file, di fatto autorizzano che questa venga utilizzata da altri utenti", o da software come quello Logistep. "Un software - sottolinea il legale - che opera in modo del tutto diverso a certi altri programmi utilizzati negli USA, non invade in alcun modo il PC e non lede alcun diritto", semplicemente registra la tipologia e quantità dei file e l'indirizzo IP corrispondente. "Per verificare che si tratta di un file abusivo - aggiunge Schneider - si esegue un download di test, si verifica il valore hash del file. I nostri sistemi di verifica, già collaudati in diversi paesi, come Germania, Austria o Polonia, permettono di individuare con assoluta certezza quale sia l'origine del file."

Ma cosa accadrà ai 3.600 e rotti utenti italiani? Logistep-Peppermint, confida il legale a Punto Informatico, non è intenzionata ad aggredire questi utenti, piuttosto intende sfruttare quanto accaduto per inviare un messaggio alla comunità dello sharing e del peer-to-peer, che i discografici vorrebbero sensibilizzare ad un uso più consapevole degli strumenti di condivisione. L'idea dei produttori è quella ripetuta come un mantra da anni dall'intero settore, ovvero che l'uso abusivo delle piattaforme P2P si traduce in enormi danni per l'industria e per gli autori.

"Le persone - spiega Mahlknecht - riceveranno una diffida e una richiesta di cancellazione dei file. Inoltre dovranno promettere (con una scrittura privata, ndr.) che non metteranno più a disposizione opere protette da diritto d'autore". Tutto qui? Non proprio: verrà anche loro chiesto di versare quella che il legale definisce "modesta somma", un quantum nell'ordine delle centinaia di euro, denari che saranno utilizzati per compensare il lavoro tecnico e quello legale dietro l'iniziativa di Peppermint. "Non sono cifre - sottolinea il legale - equiparabili a quelle che richiedono ad esempio negli Stati Uniti", come a dire che sì, una punizione ci vuole ma che sia più che altro una sanzione simbolica, una sorta di avvertimento.

La legge italiana sul diritto d'autore, come noto, consente di procedere penalmente e civilmente contro chi pone in condivisione opere protette ma è una strada, assicura l'avvocato di Peppermint, che l'azienda prenderà in considerazione solo se qualcuna delle persone individuate non vorrà accettare la via indicata dal discografico tedesco.
http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1925032

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Il caso Peppermint 2



Caso Peppermint: il garante della Privacy si costituisce in giudizio - Il Sole 24 ORE

Caso Peppermint: il garante della Privacy si costituisce in giudizio

Il Garante della privacy si costituisce in giudizio presso il Tribunale di Roma nelle cause che la società Peppermint Jam Records ha avviato nei confronti di gestori telefonici per identificare «alcune migliaia di utenti» a cui ha chiesto un risarcimento danni per aver condiviso via Internet file musicali nei siti cosiddetti «peer to peer» (2P2).
La decisione dell'Authority presieduta da Francesco Pizzetti, riferisce una nota, nasce dalla volontà di «verificare se nella vicenda siano stati rispettati tutti i diritti di protezione dei dati personali».
Nei mesi scorsi diversi utenti italiani che utilizzano sistemi di file sharing (condivisione) si sono visti recapitare, dopo che l'autorità giudiziaria aveva imposto ad alcuni gestori telefonici la comunicazione dei loro dati identificativi, raccomandate da parte della casa discografica Peppermint con richieste di risarcimento del danno per violazione del diritto d'autore.
L'Autorità Garante ha deciso anche di «richiedere a diverse società interessate e a gestori telefonici tutti gli elementi utili per una piena valutazione del caso».

La vicenda, dai contorni orwelliani prende le mosse dalla dencucia di Altroconsumo, la quale ha scritto all'Autorità garante per la protezione dei dati personali denunciando le modalità illegali, dai contorni orwelliani, attraverso cui la Peppermint GmbH, casa discografica tedesca, ha raccolto circa 4.000 indirizzi IP di utenti italiani in Rete, intimando loro di pagare 330 euro per aver condiviso dei file musicali in Rete.
A darne notizia è la stessa associazione spiegando che molti consumatori si sono rivolti ai giuristi di Altroconsumo denunciando il fatto di aver ricevuto una lettera da uno studio legale di Bolzano con la quale si richiede il risarcimento per una presunta violazione della legge sul diritto d'autore ai danni della società discografica tedesca. La vicenda è di questi giorni - sottolinea Altroconsumo - e dimostra come la condivisione peer to peer in Rete di file audiovideo, nell'attuale quadro normativo sul diritto d'autore in evoluzione, anche a livello comunitario (con la direttiva IPRED2), e con pesanti attività di pressione da parte delle case produttrici, sia ritenuta una violazione piratesca del diritto d'autore, senza che si appuri se l'attività sia fatta non a fini commerciali, ma per fruizione personale dei contenuti.

La vocazione punitiva da parte della Peppermint è palese: il valore commerciale dei file musicali condivisi in Rete è, per unità, inferiore a un euro, ma ai singoli consumatori, condannati senza prove, ne sono richiesti 330.
L'indirizzo IP dei soggetti contattati - osserva l'associazione dei consumatori - sarebbe stato reperito attraverso l'intercettazione con un software da parte di una società appositamente incaricata, la Logistep AG, con sede legale in Svizzera. L'associazione indipendente di consumatori ricorda che non esiste correlazione diretta e provata tra indirizzo IP e identità della persona, elemento cardine, invece, dell'arbitraria richiesta di danaro da parte della Peppermint.
Nella lettera al Garante, Altroconsumo precisa che il Codice in materia di protezione dei dati personali vieta l'uso di comunicazione elettronica per accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un utente internet, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni dell'utente. L'uso della Rete in tali termini, ricorda Altroconsumo, è consentito dal Codice solo per il tempo strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio richiesto dall'utente. Ciò solo nei riguardi dell'utente che abbia espresso il consenso precedentemente, attraverso un'informativa dove siano indicati in modo chiaro e preciso le finalità e la durata del trattamento. Se fosse in vigore anche in Italia l'istituto giuridico della class action, Altroconsumo l'avrebbe già promossa. Altroconsumo conclude invitando il Garante a intervenire immediatamente e offrendo ai consumatori coinvolti consulenza attraverso la casella e-mail peppermint@altroconsumo.it


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sabato 3 novembre 2007

STAMPANTI LASER PERICOLOSE PER LA SALUTE (20/08)

Le stampanti laser quando stampano
emetto delle microparticelle che se inalate sono dannose come il fumo
passivo. La scoperta viene dalla Queensland University of Tecnology
dell’Australia, dove sono stati misurati i valori delle microparticelle
che si accumulano negli ambienti poco aerati in seguito alla funzione
di stampa delle macchine.

Lidia Morawska, professoressa del QUT, spiega:
"Le polveri sottili creano la maggiore preoccupazione perché possono
penetrare in profondità nei polmoni. Le particelle emesse dalle
stampanti, si liberano nell'aria, sono molto piccole, simili a quelle
del fumo della sigaretta, penetrano in profondità nei polmoni e
procurano notevoli danni.La somiglianza fra il fumo delle sigarette e
l’inalazione delle particelle che provengono dalle stampanti consiste
nella loro concentrazione negli ambienti poco aerati e nelle micro
dimensioni delle particelle


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