giovedì 29 marzo 2007

Come ottenere dalla SIAE il rimborso della tassa sull'equo compenso

Rientrano nella categoria tutti i supporti vergini audio e video, analogici e digitali, dedicati e non dedicati, prodotti e commercializzati per uso non professionale, acquistati da imprese e da queste ultime destinati all’archiviazione, funzionale alla propria attività imprenditoriale, di dati, documenti digitali, o registrazioni.

Per i supporti vergini in questione l’impresa acquirente ha facoltà di richiedere alla SIAE il rimborso del compenso per “copia privata” corrisposto dal fabbricante o dall’importatore alle condizioni che seguono:

a) che l’impresa acquirente:

utilizzi i supporti vergini esclusivamente all’archiviazione, funzionale alla propria attività imprenditoriale, di dati, documenti digitali, o registrazioni;

abbia preventivamente adottato un codice di condotta interno volto espressamente a prevenire comportamenti illeciti, da parte dei propri dipendenti e collaboratori, e di terzi che hanno accesso ai propri uffici, magazzini e stabilimenti di produzione, in ordine all’utilizzazione dei supporti vergini (riproduzione di fonogrammi e videogrammi per uso personale, cessione di supporti vergini, etc.);

abbia introdotto al proprio interno procedure di controllo finalizzate alla prevenzione e repressione di comportamenti difformi dalle prescrizioni del codice di condotta;

si impegni a consentire alla SIAE l’esercizio dell’attività di controllo sulla corretta utilizzazione, per fini diversi dalla “copia privata”, dei supporti vergini per i quali richiede il rimborso del compenso per “copia privata”;

sia iscritta nel registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio;

sia titolare di partita IVA;

b) che il compenso del quale è chiesto il rimborso sia riferibile a supporti vergini:

acquistati dal richiedente successivamente alla data di entrata in vigore del d. lgs. 68/2003 (29 aprile 2003);

per i quali il fabbricante o l’importatore abbiano effettivamente corrisposto il compenso per “copia privata” nella misura e con le modalità previste dal detto d. lgs. 68/2003.

La facoltà di chiedere il rimborso è esercitabile entro e non oltre il termine perentorio del 90° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di acquisto dei supporti. La richiesta di rimborso, da redigere su modello R.IMP., dovrà pertanto pervenire alla stessa SIAE (Direzione Generale - Ufficio Copia Privata) entro tale termine. In caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale.

Successivamente, entro e non oltre il termine perentorio del 180° giorno dalla fine del trimestre solare in cui è stata emessa la fattura di acquisto, l’impresa richiedente il rimborso dovrà far pervenire alla SIAE (in caso di inoltro della richiesta a mezzo posta, da effettuarsi con lettera raccomandata, farà fede il timbro postale) detta fattura di acquisto, quietanzata con timbro e firma del fornitore, dalla quali risultino quantità, tipo e marchio/i dei supporti acquistati, nonché l’ammontare del corrispondente compenso per “copia privata”.

Il rimborso è subordinato all’esito positivo della verifica della la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente e dei presupposti oggettivi della richiesta (ivi inclusa l’effettiva corresponsione del compenso da parte dei fabbricanti/importatori presso cui il richiedente si è rifornito).

Non si darà luogo a rimborso nei casi in cui l’importo del compenso per “copia privata” esposto in fattura sia inferiore a 50 euro.

fonte: www.siae.it
NB La pagina è suddivisa in sezioni a seconda dell'identità del richiedente. La parte citata si riferisce all'ultima sezione intitolata "Supporti vergini acquistati da imprese per l’archiviazione di dati, documenti digitali o registrazioni propri"

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